
Le spese extra assegno per i figli.
L’articolo 337-ter c.c. stabilisce per il Giudice il compito di fissare “la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli” sulla base del principio della proporzionalità.
Qui di seguito le condizioni:
- le attuali esigenze del figlio;
- il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi i genitori;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Un principio ormai consolidato in giurisprudenza include nell’assegno di mantenimento unicamente le spese ordinarie.
Sulla ripartizione delle spese straordinarie i Tribunali non seguono un unico orientamento.
Le spese ordinarie sono quelle destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana della prole, rientranti nell’assegno erogato per il mantenimento..
Sono invece, spese straordinarie quelle necessarie a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti.
Le spese straordinarie devono essere preventivamente concordate tra i genitori, fatta eccezione per le spese mediche indifferibili ed urgenti che possono essere sostenute in assenza di comune accordo dando, in ogni caso, titolo ad ottenere il rimborso ciascuno per la propria quota.
Il genitore che chiede il rimborso deve fornire la prova di aver provveduto a consultare preventivamente l’altro. In caso contrario, si perde il diritto al rimborso.
Le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate nel 2017 dal Consiglio Nazionale Forense, operano una distinzione tra spese straordinarie che necessitano di un preventivo accordo da quelle che non lo prevedono.
Il genitore che ha ricevuto dall’altro una formale richiesta scritta relativa a una spesa straordinaria da concordare è tenuto a manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Altrimenti, il suo silenzio andrà interpretato come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese straordinarie mediante esibizione di idonea documentazione entro un mese dalle stesse è dovuto entro il mese successivo a quello della richiesta.
In materia di ripartizione delle spese straordinarie, alcuni tribunali, hanno redatto dei protocolli d’intesa destinati a dettare delle linee guida che si possono così riassumere:
- spese sanitarie: le esigenze sanitarie dei figli, a seconda della loro natura, a volte vengono ricomprese nelle spese ordinarie, altre volte in quelle straordinarie, richiedendo in genere il preventivo accordo trai coniugi. Tra le prime rientrano: le cure routinarie (visite di controllo,pediatriche, ecc.) e l’acquisto di medicinali da banco o di uso frequente; trale seconde, invece, le cure dentistiche, oculistiche, termali o fisioterapiche;l’acquisto di un paio di occhiali o di un apparecchio ortodontico; ecc.
- spese d’istruzione: gli esborsi maggiormente attinenti al profilo scolastico o educativo del minore (ivi compresa la formazione universitaria) vengono ricondotti tra le spese ordinarie (acquisto di libri scolastici, materiale di cancelleria, ecc.). Vengono, invece, compresi nelle spese straordinarie, richiedendo il preventivo accordo tra i coniugi: i viaggi studio all’estero, le ripetizioni scolastiche;l ‘iscrizione ad istituti privati o a corsi di specializzazione, ecc.
- spese extrascolastiche: le spese relative alla cultura, allo sport,al divertimento, alla custodia e alla cura dei figli rientrano tra quelle che i genitori, nei limiti della loro situazione economica, sono chiamati a soddisfare. Rientrano, invece, tra le spese straordinarie, da documentare con preventivo accordo, quelle per l’acquisto di un computer o di un motorino; per la baby-sitter (se contattata per imprevedibili necessità e non in maniera abituale); per il conseguimento della patente di guida; ecc.
Secondo le Linee Guida del CNF, le spese straordinarie per le quali non si rivela necessario il preventivo accordo tra genitori sono quelle relative a: libri scolastici, visite sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), cure ortodontiche, cure oculistiche e cure sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, protesiche, bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato con l’accordo di entrambi i genitori.
Necessitano invece del preventivo accordo di entrambi i genitori le seguenti tipologie di spese:
- spese scolastiche
- spese di natura ludica o parascolastica;
- spese per l’organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
- spese medico sanitarie.
Autore: Avv.to Alessandra Carbone, via Giuseppe di Vittorio n. 19C5, Rivalta di Torino (TO), tel. (+39) 338.18.12.439.
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