L’assegno divorzile dopo la sentenza SS.UU. n. 18287/2018.

L’assegno di divorzio consiste nell’obbligo posto a carico di uno dei due coniugi in favore dell’altro, quando questi non è in grado di provvedere a sé con mezzi adeguati e/o di procurarseli per ragioni oggettive, di versare periodicamente una somma di danaro.

Nello specifico, l’art. 5, c. 6 della l. n. 898 del 1970, stabilisce che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l’obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell’altro periodicamente un assegno in proposizione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, la Corte di Cassazione affermò che l’assegno di divorzio avesse natura composita, vale a dire“[…] assistenziale in senso lato, con riferimento al criterio che fa leva sulle condizioni economiche dei coniugi; risarcitoria in senso ampio, con riguardo al criterio che concerne le ragioni della decisione; compensativa, per quanto attiene al criterio del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia e alla formazione del patrimonio. Il giudice, che pur deve applicare tali criteri nei confronti di entrambi i coniugi e nella loro necessaria coesistenza, ha ampio potere discrezionale, soprattutto in ordine alla quantificazione dell’assegno. ” (S.U. 1194 del 1974; conf. 1633 del 1975).

In tal modo, al Giudice veniva concesso ampio potere discrezionale solo ed esclusivamente sull’ammontare dell’assegno, ma non sull’utilizzo dei criteri.

Per quanto riguarda la natura dell’assegno di divorzio, inizialmente si affermò il principio secondo il quale l’assegno non potesse avere natura alimentare tenuto conto che il vincolo di parentela con il divorzio veniva meno (Cass. 256 del 1975) e, a quel punto, si fece leva sull’indebolimento economico-patrimoniale del coniuge richiedente avvenuto in epoca successiva e conseguentemente alla cessazione del matrimonio. Venne, pertanto, stabilito che andavano accertati fattori quali l’età, la salute, l’esclusivo svolgimento di attività domestiche all’interno del nucleo familiare, il contributo fornito al consolidamento del patrimonio familiare e dell’altro coniuge (Cass. 835 del 1975). L’assegno quindi assunse una funzione assistenziale, compensativa che teneva conto della durata del rapporto ormai infranto, ma anche risarcitoria.

Il giudizio veniva quindi fondato su quello che veniva definito “squilibrio ingiusto” che traeva la sua origine nelle scelte intraprese all’interno del nucleo famigliare in cui necessariamente si verificava una netta diversificazione di ruoli tra i due coniugi sacrificando la carriera e l’autosufficienza economica di un coniuge a cui veniva affidato un ruolo di gestione domestica della famiglia.

Con la sentenza SS UU n. 11490/1190 si è invece affermato che l’assegno avrebbe carattere esclusivamente assistenziale tenuto conto dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, dell’insufficienza degli stessi, dei redditi, dei cespiti patrimoniali e di altre utilità, con cui potesse mantenere un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. In sostanza, si doveva tener conto di un apprezzabile deterioramento, dipendente dal divorzio, delle precedenti condizioni economiche.

A questo orientamento, si è poi contrapposta la sentenza n. 11504 del 2017, che ha individuato come parametro l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso, stabilendo che solo all’esito del positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati i criteri di assegnazione.

Il principio di diritto cui giunge la Corte nella recentissima sentenza del 2018 afferma che i criteri riportati nella l’art. 5 c. 6 della legge 898/1975 devono essere considerati in modo univoco. La norma impone una prima indagine che verte sullo squilibrio economico dei coniugi e, in seconda battuta, anche su altri elementi quali il contributo del coniuge richiedente nella gestione familiare, nella creazione del patrimonio coniugale, etc.  

“Si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l’elemento testuale dell’adeguatezza dei mezzi e della capacità (incapacità) di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel “contesto sociale” del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori del nucleo familiare. Lo scioglimento del vincolo incide sullo status, ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale si inserisce la fase di vita post matrimoniale, in chiave perequativa-compensativa” (pag. 35 SS. UU. sentenza n. 18287 del 11/07/2918).

Autore: Avv.to Alessandra Carbone, via Giuseppe di Vittorio n. 19C5, Rivalta di Torino (TO), tel. (+39) 338.18.12.439