Domande frequenti. Qual è la differenza tra separazione e divorzio?
Con la c.d. separazione il vincolo derivante dal matrimonio permane, ma vengono temporaneamente sospesi i suoi effetti in attesa che il vincolo si ricostituisca mediante una riconciliazione oppure cessi del tutto con la sentenza di divorzio.
La separazione può essere di due tipi: legale o di fatto.
A sua volta la separazione legale può essere: consensuale, che si conclude cioè con un accordo tra le parti depositato congiuntamente in tribunale, o giudiziale, che presuppone un contenzioso tra le parti.
Essa rappresenta la condizione per addivenire al divorzio.
La separazione di fatto, invece, corrisponde ad una situazione di fatto senza che vi sia stato un intervento dell’autorità giudicante. Essa non ha alcun valore legale.
Con il divorzio viene invece pronunciato lo scioglimento del matrimonio (nel caso del matrimonio celebrato con il rito concordatario con rito religioso) o la cessazione degli effetti civili
Col divorzio vengono a cessare definitivamente gli effetti del matrimonio dal momento della sentenza di divorzio.
Solo in seguito alla sentenza di divorzio il coniuge può pervenire a nuove nozze.
Autore: Avv.to Alessandra Carbone, via Giuseppe di Vittorio n. 19C5, Rivalta di Torino (TO), tel. (+39) 338.18.12.439.
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